Ieri il Consiglio dei Ministri riunito a Napoli ha approvato il pacchetto sicurezza: tra le misure previste, l’inasprimento delle norme in materia di espulsioni di cittadini comunitari. Un provvedimento pensato ad hoc per i Rom rumeni: che però non funzionerà, e che anzi finirà per creare contenziosi infiniti con l’Europa. Vediamo perchè.
E’ finalmente (si fa per dire) arrivato il tanto atteso (non da me) pacchetto sicurezza. Le misure sono molte, ci sarà tempo per studiarle a fondo. Tra l’altro il Ministero dell’Interno ha diffuso solo una sintesi, mentre il testo completo è stato pubblicato dal sito indipendente Stranieri in Italia: come dire che il governo non ha interesse a far conoscere i suoi stessi provvedimenti. Mi limito per ora, in attesa di una lettura più attenta dell’intero testo, ad una breve illustrazione delle norme in materia di espulsione dei cittadini comunitari: cioè dei Rom rumeni, perchè di questo alla fin fine si tratta.
La normativa attuale
Tra le norme del «pacchetto sicurezza» figura anche un decreto legislativo di modifica del precedente decreto n. 30/2007, che a sua volta attua la famosa direttiva comunitaria n. 38/2004: quella che disciplina l’immigrazione dei cittadini europei (ne trovate una utile sintesi sul sito «Sucar Drom»).
Attualmente, la normativa funziona pressappoco così: un cittadino rumeno (ma la stessa cosa vale, in teoria, anche per un tedesco, un francese, ecc.) può entrare liberamente in Italia e soggiornarvi non più di tre mesi senza alcuna formalità burocratica. Dunque, si entra senza visto, non si fa il permesso di soggiorno nè si chiede nessun documento [decr. legisl. 30/2007, artt. 5 e 6]. Trascorsi tre mesi, il rumeno può rimanere a certe condizioni: per semplificare una norma che è un po’ più complessa, deve avere un lavoro e un reddito che gli consenta di mantenersi. In quel caso, deve chiedere la residenza, che – a differenza di quanto accade per il cittadino italiano – è subordinata alle verifica dei requisiti per un soggiorno superiore a tre mesi, cioè del lavoro e del reddito, sempre per semplificare [decreto legislativo 30/2007, art. 7 e art. 9].
Quando e perchè il cittadino di un paese UE può essere espulso? Qui la normativa è complessa e ambigua. L’unica cosa certa è che l’espulsione – in linguaggio tecnico si parla di allontanamento – può essere eseguita per «motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza» [decreto legislativo 30/2007, art. 20 comma 1]. Nel linguaggio un po’ contorto del legislatore, ciò significa che si può allontanare un immigrato molto pericoloso, un terrorista, un omicida, uno stragista. In particolare, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono «quando la persona abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza è incompatibile con la civile e sicura convivenza» [decreto legislativo 30/2007, art. 20 comma 3: questa norma è stata aggiunta dal «pacchetto sicurezza» del governo Prodi]. Un inciso: parafrasando l’amico Stefano Galieni, il soggetto cui alludono queste norme – una persona che rappresenta una minaccia concreta, effettiva e grave all’incolumità pubblica – somiglia più al dirigente della Thyssen Krupp (l’azienda dove è avvenuto il grave incidente sul lavoro nel Dicembre scorso) che a un Rom di un campo nomadi. Ma sorvoliamo.
Se, invece, l’immigrato rumeno non ha un lavoro e un reddito, ma non è pericolosissimo e cattivissimo? Qui le norme si fanno ambigue. L’articolo 21 del decreto prevede l’allontanamento di chi non ha i requisiti, ma dispone anche di tener conto «della durata del soggiorno dell’interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine». In altri termini: se il rumeno non ha la residenza, ma comunque abita in Italia da molto tempo, o ha problemi di salute, oppure si è ben inserito e magari ha tutta la famiglia qui, non dovrà essere espulso. La decisione deve essere valutata caso per caso, discrezionalmente: non esiste un automatismo, il che significa che la sola assenza dei requisiti di soggiorno non giustifica l’allontanamento. In più, l’espulsione per assenza di requisiti – a differenza di quella per motivi di pubblica sicurezza – non comporta il divieto di reingresso: una volta uscito dall’Italia, il cittadino comunitario potrà rientrarvi immediatamente.
Le modifiche introdotte dal pacchetto sicurezza
Le modifiche più importanti, tra quelle introdotte ieri, sono sostanzialmente due. La prima obbliga il cittadino comunitario a richiedere la residenza entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall’ingresso: se non lo farà, diventerà irregolare, come accade per gli extracomunitari. La seconda modifica riguarda la definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza, che giustificano l’allontanamento. Secondo il pacchetto sicurezza, il solo fatto di non avere la residenza – e quindi di essere in Italia da più di tre mesi, senza aver adempiuto alle norme in materia di soggiorno – costituisce motivo imperativo di pubblica sicurezza. Tra l’altro, in questo modo l’allontanamento potrà comportare il divieto di reingresso.
Con queste norme, il nuovo governo spera di allontanare tutti i cittadini comunitari che, non avendo un lavoro e un reddito per mantenersi, vivono nei campi nomadi o nelle baraccopoli «abusive» delle nostre città. Le cose, però, non sono così semplici.
La normativa comunitaria
La legge italiana in materia di circolazione e soggiorno di cittadini comunitari ha l’obbligo di conformarsi alle norme europee, in particolare alla direttiva n. 38 del 2004. Cosa dice questa direttiva, che persino l’ex commissario Frattini ha mostrato in più occasioni di non conoscere a fondo?
Il punto fondamentale da chiarire è che, per un cittadino comunitario, spostarsi liberamente nel territorio europeo è un diritto: mentre lo straniero extracomunitario, per stare in Italia, deve chiedere una speciale autorizzazione – il permesso di soggiorno – chi viene da un paese dell’Europa può entrare, soggiornare, lavorare liberamente. Certo, dovrà rispettare determinate norme e avere certi requisiti: ma l’assenza di questi requisiti non configura una vera e propria clandestinità, come invece accade per gli stranieri. Avendo diritto di spostarsi, il suo allontanamento non può scattare in modo automatico: anche quando il cittadino comunitario non abbia un lavoro e un reddito, lo Stato ha l’obbligo di valutare la sua situazione, bilanciando in modo equilibrato l’interesse pubblico (fare in modo che l’immigrazione non rappresenti un costo) con il diritto alla libera circolazione. Può non piacere, ma è così.
Qualcuno ha parlato, in questi mesi, di modificare la stessa direttiva n. 38. Per modificare l’approccio normativo dell’Europa in materia di migrazioni comunitarie, però, bisognerebbe cambiare non una semplice direttiva, ma direttamente il Trattato Istitutivo dell’UE: che è un po’ come dire, fatte le debite proporzioni, cambiare una Costituzione. Il Trattato, infatti, all’art. 18 prescrive che «ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»: e, se è vero che poco dopo aggiunge «fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso», è anche vero che un diritto rimane un diritto, e può essere limitato solo in casi particolari (quelli previsti, appunto, dallo stesso Trattato, che non sono gli stessi che piacerebbero a Maroni…).
Questo per dire che, prevedibilmente, l’applicazione di queste norme provocherà un’ondata di legittimi ricorsi agli organi giudiziari, italiani ed europei: come al solito, l’inasprimento delle norme rischia di comportare la sostanziale ingovernabilità dei fenomeni migratori. Ancora una volta, la politica decide di non governare, e di assecondare piuttosto le paure dell’opinione pubblica.








E’ preoccupante anche la serie di restrizioni del diritto d’asilo proposte da questo governo;
secondo la riforma annunciata verrà eliminata la seconda istanza di giudizio sulle richieste di protezione internazionale in netto contrasto con la normativa europea, con i principi costituzionali e generali di diritto.
Poi in “nostro” ministro per valorizzare le meravigliose proposte dice che il reato di immigrazione clandestina è previsto anche in Francia e in Germania eppure la sinistra non si è ancora strappata le vesti.
Bah!…a parte che parlare di vesti strappate in un momento come questo dove basta essere uno straccione per essere cacciati fa solo venire il magone, ma l’assurdo è, come dire; siccome gli americani hanno la pena di morte noi non possiamo essere diversi dagli altri – eppure in italia nessuno si è strappato le vesti contro la pena di morte, men che meno in francia o in germania.
Questo però non ha impedito ad associazioni e coalizioni di diverse fedi politiche di opporsi a questa pratica insulsa.
Se per lui poi dobbiamo stracciarci le vesti nel periodio di vacche magre che ci aspetta, solo per dissentire, allora preferisco solo dissentire ed avere qualcosa da mettermi addosso.
Se oggi in italia si proponesse un referendum consultivo sul ripristino della pena di morte probabilmente la maggioranza del popolo italiano deciderebbe per una sua applicazione.
Forse le libertà civili e diritti umani per maroni vanno decisi con questi criteri, e non mi stupirei, visto che la maggioranza del suo elettorato è a favore di queste politiche.
Peccato però che il 53% degli italiani non ha votato per loro.
Ma in democrazia è sempre una minoranza che governa, e questo lo sa benissimo.