Se i «nomadi» sono ladri la discriminazione è legittima: è l’incredibile pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che in questo modo ha annullato la condanna contro il Sindaco leghista di Verona Flavio Tosi per istigazione all’odio razziale. Secondo gli ermellini, la frase «dove ci sono gli zingari ci sono i furti» non esprime odio razziale, ma una «semplice avversione»: una distinzione che sembra un po’ di lana caprina, e su cui vale la pena soffermarsi…
Canta vittoria, il Sindaco leghista di Verona Flavio Tosi: condannato a due mesi di reclusione per «propaganda di idee disciminatorie», è uscito dal Palazzaccio - sede della Suprema Corte di Cassazione – con l’annullamento della sentenza, e con il rinvio ad un’altra sezione della Corte di Appello per un nuovo esame della vicenda. Tosi, insieme ad altri quattro leghisti, aveva promosso nel 2001 una petizione per chiedere lo sgombero dei «campi nomadi abusivi»: nel corso di una conferenza pubblica, convocata per pubblicizzare la raccolta di firme, aveva detto testualmente che «gli zingari dovevano essere mandati via perché dove arrivavano c’erano furti». Il pm veronese Guido Papalia l’aveva rinviato a giudizio per istigazione all’odio razziale, ed aveva ottenuto la condanna a due mesi di reclusione.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza, sostenendo l’incredibile tesi per cui «la discriminazione per l’altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per l’altrui criminosità», e «un soggetto può anche essere legittimamente discriminato per il suo comportamento ma non per la sua qualità di essere diverso». Dimenticando che Tosi e gli altri leghisti hanno attribuito la definizione di «ladri» a tutti i Rom, e non solo a coloro che rubano: hanno, in altre parole, legittimato un concetto di colpa collettiva che è l’essenza stessa del razzismo. Tra le pieghe di questa incredibile pronuncia degli ermellini, scopriamo però una interessante distinzione tra «odio razziale» vero e proprio, e semplice [!] «avversione». Vediamo più da vicino.
«In una riunione» – scrivono gli ermellini nella sentenza – «il Tosi aveva ribadito che “gli zingari dovevano essere mandati via; che la città doveva essere inospitale con loro [sic!] perché dove arrivavano c’erano furti”». E proseguono: «Orbene, la frase anzidetta non esprimeva alcuna idea di superiorità fondata sulla semplice diversità etnica, ma manifestava solo un’idea di avversione». Non era dunque odio ma avversione. Quale sia la differenza tra i due termini non mi è chiaro. Per curiosità, ho provato a cercare su un noto vocabolario della lingua italiana: «avversione» sarebbe una «ostilità motivata e incoercibile», mentre «odio» indicherebbe una «risoluta ostilità» [G. Devoto, G.C. Oli, Il Dizionario della Lingua Italiana, Le Monnier, Firenze 2002]. Non mi sembrano cose così diverse: sempre di ostilità si tratta.
Secondo la Corte di Appello – quella che si era espressa per la condanna – Tosi aveva espresso una «ostilità non superficiale», equiparabile appunto all’odio razziale. Ma questa «ostilità non superficiale» – ci spiega la Cassazione – «non era stata determinata dalla qualità di zingari delle persone discriminate, ma dal fatto che tutti gli zingari erano ladri». E poichè il lettore distratto potrebbe non apprezzare la sottile differenza, si aggiunge che l’affermazione del Tosi «non si fondava su un concetto di superiorità o di odio razziale, ma su un pregiudizio razziale». Insomma, non era odio ma avversione; anzi, non era nemmeno avversione, ma pregiudizio. E se un amministratore pubblico (oggi Sindaco, all’epoca addirittura consigliere regionale) ha dei pregiudizi contro un’intero gruppo etnico, di cui chiede la deportazione e l’espulsione, che volete che sia?
Il passaggio di sinonimo in sinonimo, i vorticosi giri di parole, lo scivolamento disinvolto da «odio» a «ostilità» e da «ostilità» a «pregiudizio», non hanno naturalmente lo scopo di confondere il lettore, e non puntano soltanto ad attenuare la portata – gravissima – delle affermazioni di Tosi. Mirano, piuttosto, ad una conclusione che viene esplicitata poche righe sotto: «Certamente», spiega la sentenza, «anche il pregiudizio razziale può configurare la discriminazione punibile allorché contiene affermazioni categoriche, non corrispondenti al vero». Menomale, verrebbe da dire. «Tuttavia», aggiunge la sentenza, «in una competizione politica particolarmente accesa (quello della sicurezza dei cittadini è tema che crea spesso forti tensioni emotive specialmente quando viene in risalto a seguito di gravi fatti criminosi) non si può dal contesto di un discorso estrapolare una frase poco opportuna per attribuire all’autore idee razziste senza esaminare il contesto nel quale tale frase è stata pronunciata».
Ecco il punto: bisogna esaminare il contesto in cui la frase è stata pronunciata. E se il «contesto» è quello della campagna sulla sicurezza, allora un’espressione violenta contro un intero gruppo etnico diventa, se non proprio legittima, certamente «scusabile», e comunque lontana dall’odio razziale penalmente rilevante. La sentenza della Suprema Corte mi pare inaccettabile soprattutto per questo ragionamento. Mentre ovunque, in Europa, si segnala proprio la gravità del «contesto» – il crescere di pulsioni xenofobe e violente, e la loro diffusione da parte di tutte, o quasi, le forze politiche – gli ermellini considerano «normale» il clima creatosi in Italia, e lo utilizzano come un’«attenuante» dei comportamenti individuali. Invece di offrire garanzie di imparzialità, tutelando i gruppi più fragili, il diritto si adegua alla diceria: e a partire da quella – non dalla legge – misura la perseguibilità dei comportamenti. Da non credere.
Per approfondire:
- Il testo della sentenza (dal sito di Gabriele Mastellarini)
- Il commento di Fulvio Vassallo Paleologo (dal portale Melting Pot)








ti/vi ho scoperto mediante il banner … un gran bel blog.
Si comincia con i minori e si finisce con i minorati.
I Sinti sono citati da Omero come fabbri di Efesto.
Furono fabbri nomadi fra i popoli slavi in quanto quei popoli aborrivano il metallo, quindi usavano far riparare le “caliere ” dai Sinti calderari. ( Calderoli ha antenati SINTI ) Le situle dei paleoveneti erano un prodotto sinti e i veneti erano allevatori e mercanti viaggianti di cavalli bianchi. Nel passato degli Eneti ci sono i cavalli, nel passato dei Venedi (la più grande tribù slava) ci sono, popoli marinai, pirati, con contatti continuativi con i sinti e rom.
Caro Luigi
L’anno scorso sono entrati i ladri in casa di mia mamma, gli hanno portato via il poco oro che mio padre in 40 di lavoro onesto era riuscito a regalargli per gli eventi più importanti della loro storia d’amore. Ho visto mia madre piangere sulle scatole vuote buttate sul letto, erano ricordi seppur materiali di mio padre che non c’è più. I Carabinieri intervenuti hanno confermato che si trattava di uno dei tanti furti eseguiti da nomadi che frequentano la zona.
Non so se i Sinti, Omero o Efesto ci sarebbero restati male o se tutto ad un tratto avrebbero cantato odi agli Eneti che con i Sinti hanno avuti contatti continuativi con i rom. Le dirò con tutta franchezza che delle impronte ai bambini rom poco mi importa, al sottoscritto nelle visite pre naja le impronte le hanno prese, non avevo la volpe sotto l’ascella e la cosa non mi turbò per nulla. Secondo me tutti dovrebbero lasciare le proprie impronte alle forze dell’ordine, se sei onesto di che cosa hai paura?
Gio
Per una volta la magistratura in Italia ha emesso una sentenza intelligente: Tosi ha semplicemente detto la verità e chiunque faccia l’indignato è un buonista ipocrita che meriterebbe di trovarsi la casa svaligiata dagli zingari