In questi giorni è stato più volte proposto il parallelo tra i provvedimenti del Governo sui Rom, e le «leggi razziali» del 1938. In entrambi i casi, si sono criminalizzati interi gruppi «etnici», ed è questo che ha colpito maggiormente i commentatori. C’è però un altro aspetto su cui soffermarsi: il fascismo di allora, e il centro-destra di oggi, hanno avuto qualche difficoltà a definire il loro «nemico». Come si fa a dire con precisione chi è «ebreo», oppure chi è «Rom», distinguendo queste figure dalla popolazione maggioritaria, dagli «ariani» o dai «non-Rom»? Le classificazioni «etniche» (come quelle «razziali») sono tutt’altro che univoche, e la definzione dei confini tra i gruppi umani è il prodotto di strategie politiche complesse. Ecco qualche dato, sul filo della memoria storica.
Un vero e proprio «pacchetto sicurezza» ante litteram: si potrebbero definire così le leggi razziali varate nel 1938 dall’Italia fascista. Non si tratta di una forzatura polemica: anche allora gli ebrei – come oggi i Rom, gli stranieri o i «clandestini» – erano percepiti come un pericolo per la società «normale»; e anche per gli ebrei, allora, si fece abbondante ricorso a provvedimenti emergenziali, alla decretazione di urgenza. Il corpo normativo principale delle cosiddette «leggi razziali» era costituito infatti da cinque decreti-legge, varati tra il 5 Settembre e il 15 Novembre 1938 [cfr. V. Di Porto, Le leggi della vergogna. Norme contro gli ebrei in Italia e in Germania, Le Monnier, Firenze 1999, pag. XXXIX]. Può apparire curioso, ma uno dei punti più complessi e delicati della normativa razzista fu proprio l’individuazione del «nemico». Chi erano gli ebrei?
Il Regio decreto n. 1381 non manifestava particolari dubbi in proposito: doveva essere definito ebreo «colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica» [art. 2, citato in V. Di Porto, cit., pag. 162].
Più complesso era invece il quadro fornito dal Regio Decreto n. 1728. Che, in primo luogo, introduceva una distinzione bizzarra – peraltro priva di effetti giuridici – tra persone di razza ebraica tout court, e persone «considerate» di razza ebraica [!!]. I primi erano coloro che avevano entrambi i genitori di razza ebraica, mentre gli altri avevano origini diversificate: ricadevano in questa categoria, in particolare, coloro che avevano un genitore ebreo e l’altro «di nazionalità straniera», i figli di madre giudaica ma di padre ignoto, o – ancora – i nati da famiglie italiane ma iscritti ad una comunità israelitica [art. 8, citato in V. Di Porto, pag. 175].
La distinzione tradiva un certo imbarazzo del legislatore. Allora come oggi, i confini tra i gruppi «etnici» erano sfumati, spesso indecidibili: i matrimoni «misti» erano numerosi, il «meticciato» era la regola e non l’eccezione, e decidere caso per caso chi doveva essere «ebreo» e chi «ariano» era una faccenda tutt’altro che semplice. Non aiutavano, in questo delicato compito, i miti del sangue e della razza: nonostante le ferree classificazioni «scientifiche» del tempo, infatti, le categorie razziali erano poco più che una legittimazione aposteriori del senso comune, e con quest’ultimo condividevano l’arbitrarietà e l’incertezza.
Lo stesso Regio Decreto 1728, peraltro, introduceva all’articolo 14 una ulteriore distinzione. Il Ministero dell’Interno poteva infatti dichiarare «non applicabili» alcune misure discriminatorie ad ebrei che potessero vantare meriti «patriottici», e dunque a mutilati, invalidi e feriti di guerra, agli iscritti al Partito Fascista nei suoi primi anni di vita, ai legionari fiumani o a persone che avessero «acquisito eccezionali benemerenze» [art. 14, citato in V. Di Porto, pag. 179]. Si trattava dei considdetti «ebrei discriminati», con una definizione che oggi apparirebbe curiosa, visto che attribuiva una valenza positiva alla parola «discriminazione» [cfr. V. Di Porto, cit., pag. 10]. Gli ebrei «discriminati» erano, dal punto di vista delle conseguenze giuridiche, «un po’ meno ebrei», cosa che introduceva un ulteriore elemento di «indecidibilità». Alla faccia delle ferree classificazioni «scientifiche» della razza…
A svelare la natura interamente politica delle mitologie razziali interveniva poi la legge 13 Luglio 1939 n. 1024, che istituiva un’apposita Commissione presso il Ministero dell’Interno, composta da magistrati e funzionari ministeriali. La Commissione svolgeva un ruolo consultivo per quei decreti del Ministro che potevano dichiarare «la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità dagli atti dello stato civile» [cfr. art. 1, in V. Di Porto, cit., pagg. 193 e 197]. Come dire che a decidere l’appartenenza «razziale» di un individuo non doveva essere la scienza, la biologia, la genetica o quant’altro, ma direttamente il Ministro dell’Interno: più «politico» di cosi…
Anche oggi, la faccenda non è così semplice. Il decreto che istituisce lo «stato di emergenza» per i Rom (varato il 21 Maggio scorso) non spiega chi sono i Rom, e parla genericamente del pericolo rappresentato dalle «comunità nomadi». Nè soccorrono, in questo senso, le ordinanze di nomina dei commissari straordinari per l’emergenza Rom, quelli che dovrebbero prendere le impronte ai bambini «zingari».
Come verrà stabilito chi è Rom – dunque destinatario del fotosegnalamento – e chi invece, essendo «cittadino a tutti gli effetti», dovrà essere immune da misure di controllo? Saranno scrupolosi scienziati della «razza» (o dell’«etnia») oppure, più prosaicamente, i funzionari ministeriali a tracciare il confine tra gli «zingari» e i cittadini cosiddetti «normali»? Abbiamo il sospetto che le cose non andranno poi così diversamente da quel lontano, e vicinissimo, 1938…








dev’esser così difficile dimostrare l’esistenza di ipotetiche “razze umane” che si aggira l’ostacolo facendo ricorso alla tautologia: “è di razza ebraica colui che nasce da genitori di razza ebraica”
A proposito di Fascismo, Leggi Razziali e connessioni col movimento ambientalista italiano.
Alessandro Ghigi (1875-1970) è considerato il padre dell’ecologismo italiano. Il presidente onorario del Wwf Fulco Pratesi ha definito Ghigi come “l’antesignano di ogni organizzazione della natura nel nostro paese”. Si tratta perciò di un padre dell’ideologia ambientalistica italiana. Pochi sanno però che Alessandro Ghigi è stato anche un razzista caparbio, vicepresidente della Società Italiana di Genetica ed Eugenetica (SIGE), che ha partecipato ai congressi internazionali delle società eugenetiche, che ha scritto libri disprezzando ebrei, neri ed altre etnie, che ha firmato il Manifesto della Razza del fascismo nel 1938 con cui ebbe inizio la discriminazione degli ebrei in Italia. Basta scavare un po’ dietro la facciata rispettabile di Ghigi per trovare notizie inquietanti, talvolta rimosse dalle biografie ufficiali. Nel suo libro “Problemi biologici della razza e del meticciato” (Zanichelli, Bologna, 1939), Ghigi descrive il tema delle degenerazioni causato dall’incrocio con razze nere che sarebbero “evolutivamente inferiori e geneticamente incompatibili”. Nel 1959, dopo alcune esperienze di carattere locale, Ghigi diede vita alla Federazione Nazionale Pro Natura. Nella Carta di Forlì (1973-1981) Pro Natura precisa tutti i fondamenti di quello che negli anni che seguirono è stato il programma di tutte le associazioni ambientalistiche italiane. In pratica vi si sostiene che un aumento dei livelli di vita è da evitare perchè danneggia la natura.
Approfondimenti nel mio blog
Ambientalismo di Razza